La circolare Interministeriale del 15 ottobre 2018, emessa dal Dip.di Pubb.Sicurezza e dal Minist. dei Trasporti, determina in modo netto il concetto di trasporto in conto proprio da quello in conto terzi. Tuttavia non esamina il caso di soci che attraverso uan ASD o SSD acquistano un camion in perfetta regola con le norme del cod. della strada e trasportano gratuitamente i propri cavalli in attività sportive/sociali/ludiche, rientrando nel caso del trasporto in conto proprio, visto che per il trasporto in conto terzi servono numerosi altri requisiti oltre a quello specifico della professionalità.
La circolare così definisce i trasporti:
“..CONTO TERZI : “Il trasporto di cavalli realizzato da un trasportatore,…. che non è proprietario …, configura … un trasporto in conto terzi, sottoposto alla Lg.298/74, Reg. Ue e trattati Inter.
CONTO PROPRIO: “Il trasporto di cavalli realizzato dal proprietario o da chi ne ha la completa ed esclusiva diposnibilità per comodato d’uso ovvere per contratto di fida, mezza fida per soddisfare il proprio bisogno … configura un trasporto in conto proprio. ..può essere realizzato con autoveicoli immatricolati… .Quando l’autocarro sia di massa complessiva a 6 t. il trasporto è sottoposto a …Lg.298/74, il trasporto .. in conto proprio quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti :
a) … avvenga con mezzi di proprietà o usufrutto delle persone fisiche o giuridiche o enti ..
b) per essi sia stata rilasciata licenza di trsporto in conto proprio ..
c) .. la guida esercitata personalmente o lavoratori dipendenti…
d) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente ..
e) gli animali trasportati appartengono alle stesse persone o prese in comodato, locazione o debbono essere tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito, acquisto o vendita…
Atteso che i cavalli sono .. beni mobili registrati … appare necessario che i contratti di comodato, fida, mezza fida o altro … abbiano la forma scritta e SIANO REGISTRATI.” …….. (omissis)
CONSIDERAZIONI
Questa forte restrizione pare contravvenire alle esigenze sportive, ludiche, ricreative di una attività sportiva (EQUITAZIONE) che deve avvenire nell’ambito delle regole sopradette, ma nel rispetto del sodalizio associativo che nasce per le finalità sopra citate e per la gestione in economia di Enti SENZA FINI DI LUCRO. I soci che partecipano alle spese per il rimborso documentato della benzina, dell’autostrada e della manutenzione del veicolo di proprietà comune, non costituiscono attività economicamente rilevanti, ed i contratti richiamati per avere data certa possono essere trasmessi per PEC e non solo sottoposti a tassazione (€ 300 ciascuno). Tutto ciò rappresenta un forte aggravio allo svolgimento delle attivtà sportive, tutelate da leggi di Stato che agevolano le attività e non le contrastano.
La FISE, FITEC.ANTE e ogni altro Ente di Promozione (CSEN,UISP,ACSI, LIBERTAS, ecc, ecc, ecc) devono attivarsi presso i Ministeri competenti, ed anche presso il CONI, per la modifica/integrazione della circolare in esame, facendo introdurre nel conto proprio l’attività gratuita del trasporto reso ai soci da parte delle ASD o SSD con mezzi propri e idonei alla circolazione.
SCARICA QUI LA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE
CIRC INTERMINISTERIALE DEL 15ott2018 trasporto equidi